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Decreto sostegni

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Decreto sostegni

27 Marzo 2021
By dieng
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Reddito di emergenza e reddito di cittadinanza

Il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza sono due indennizzi volti ad aiutare i nuclei familiari che stanno vivendo situazioni di particolare difficoltà economica. Il primo, nello specifico, è stato intodotto dal governo Conte bis per fronteggiare le condizioni critiche causate dalla pandemia. Con il Decreto Sostegno entrato in vigore ieri, poi, è stato rinnovato per altre tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2021. E’ destinato a quei nuclei familiari nei quali i componenti, al momento, sono senza reddito e non percepiscono altri sostegni economici. Per ricevere il reddito di emergenza, infatti, è necessario non percepire altri indennizzi. L’unica eccezione di compatibilità si verifica con la Naspi scaduta tra luglio 2020 e febbraio 2021, ma solamente nel solo caso in cui i titolari abbiano un reddito ISEE inferiore a 30mila euro.

Inoltre, i componenti del nucleo familiare non devono aver ricevuto alcuna indennità compresa nell’articolo 10 del nuovo decreto. Si tratta di quelle rivolte ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo o dello sport. I beneficiari, poi, non devono essere titolari di un contratto subordinato. Un’eccezione si verifica se si tratta di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, una collaborazione coordinata e continuativa, la pensione diretta o indiretta. L’indennità, infatti, è cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o prestazioni analoghe.

Quali sono quindi i requisiti per richiedere il reddito di emergenza? Innanzitutto, è obbligatorio avere la residenza in Italia. In più, il reddito familiare a febbraio 2021 deve essere inferiore all’importo riconosciuto come reddito di emergenza con soglia incrementata di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE, per le famiglie che vivono in affitto. L’ISEE deve essere inferiore a 15mila euro e il patrimonio mobiliare familiare 2020 deve essere inferiore a 10.000 euro. A questi si aggiungono 5.000 euro per ogni componente successivo al primo entro un massimo complessivo di 20.000 euro. Nel caso in cui però ci fossero componenti con disabilita grave o non autosufficienti, allora il valore massimo si alza a 25.000 euro.


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